Report – Regime
fiscale per le associazioni sportive
dilettantistiche
Report sulle associazioni
sportive dilettantistiche: dalla dichiarazione
fiscale, alle agevolazioni per chi le sostiene
Tra gli enti non
commerciali che operano senza fini di lucro sono
sicuramente meritevoli di particolare attenzione le
associazioni sportive dilettantistiche. Tali
associazioni negli ultimi tempi sono state
fattivamente promosse attraverso legislazioni
favorevoli sia in campo civilistico che in campo
tributario. Diversi incentivi sono stati previsti
per tali tipi di istituzioni; infatti è da molti
anni prevista la possibilità di inserire nella
dichiarazione dei redditi come spese detraibili
nella misura del 19 per cento, le spese inerenti
l’iscrizione annuale e l’abbonamento fatto per la
pratica sportiva di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni
nelle palestre, piscine, ed altre associazioni di
carattere sportivo. Ancora tra le agevolazioni
troviamo la possibilità per le associazioni sportive
dilettantistiche di usufruire delle concessioni
demaniali marittime pagando un canone che è il 50
per cento di quello normalmente previsto. Questi
sono solo alcuni esempi di come il legislatore si
sia impegnato a favorire le attività sportive e di
conseguenza anche le associazioni che ne permettono
lo svolgimento.
Definizione – Vediamo
nel dettaglio i requisiti che deve possedere un’
associazione per definirsi sportiva dilettantistica.
L’ associazione , secondo le norme di codice civile,
può nascere attraverso un atto pubblico ( atto
redatto da un notaio), scrittura privata autenticata
( il notaio attesta solo l’ identità anagrafica dei
componenti) o scrittura privata registrata ( senza
ausilio di un notaio). L’ associazione dovrà
redigere un’ atto ed uno statuto costitutivo. Nell’
atto saranno riversati tutti i dati inerenti la
costituenda associazione, come i dati dei fondatori,
la sede legale, la denominazione sociale, ecc.
Lo statuto invece
disciplina le modalità operative dell’ associazione,
e pertanto fisserà le regole necessarie per il
raggiungimento dello scopo sociale. In particolare
lo statuto di una associazione sportiva
dilettantistica dovrà contenere:
·
Un’ oggetto sociale che
riguarda l’ organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’ organizzazione
didattica;
·
Assenza di fini di
lucro e la previsione che tutti gli utili non
potranno essere comunque suddivisi fra gli
associati;
·
Denominazione dell’
associazione ed a chi spetta la rappresentanza
legale;
·
Le norme sull’
ordinamento interno e le modalità di scioglimento
dell’ associazione;
·
L’ obbligo in caso di
scioglimento di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio dell’ associazione.
Successivamente
definiti questi passi, condizione essenziale per il
riconoscimento dello status di associazione sportiva
dilettantistica e per godere delle agevolazioni
fiscali occorre che l’ associazione venga iscritta
ad un apposito registro tenuto dal Coni. Il registro
è suddiviso nelle seguenti sezioni:
·
Associazioni sportive
dilettantistiche senza personalità giuridica;
·
Associazioni sportive
dilettantistiche con personalità giuridica;
·
Società sportive
dilettantistiche costituite sotto forma di
cooperative o di società di capitali senza fini di
lucro.
Fatto questo occorre
registrare presso un ufficio dell’ Agenzia delle
entrate l’ atto costitutivo e lo statuto effettuando
il pagamento dell’ imposta di registro ( pari a €
168,00). Entro 30 giorni da quest’ adempimento
occorrerà presentare la denuncia di inizio attività
e la contestuale richiesta di partita iva / codice
fiscale per l’ associazione( operazione gratuita).
Il modello AA7/8 con cui effettuare la comunicazione
è disponibile presso gli uffici dell’ agenzia delle
entrate è va consegnato allegando copia dell’ atto
costitutivo.
Regime
di tassazione
imposte dirette – Le associazioni sportive
dilettantistiche essendo enti non commerciali devono
assoggettarsi allo speciale regime fiscale previsto
per tali enti. In alternativa è però possibile
usufruire , ai sensi della legge 398/91, di uno
speciale regime agevolato.
Per accedere a tale
tipo di regime è necessario che nel periodo
precedente alla richiesta l’ associazione abbia
ottenuto dei ricavi non superiori a 250.000 euro. In
caso di associazione di nuova costituzione è
possibile optare per tale regime a condizione che si
preveda che nell’ anno successivo non si superi
detto limite.
Oltre a questo
occorre naturalmente che l’ associazione non abbia
scopo di lucro, che abbia nell’ oggetto sociale lo
svolgimento di attività sportiva dilettantistica,
compresa attività didattica e che sia iscritta ad un
regolare registro tenuto dal Coni.
Il regime fiscale
agevolato in base alla legge n. 398/91 permette si
determinare il reddito imponibile applicando ai
proventi di natura commerciale un coefficiente di
redditività pari al 3 per cento. A tale coefficiente
occorrerà aggiungere le plusvalenze patrimoniali.
Ai fini Irap , l’
imposta regionale sulle attività produttive, dovuta
da imprese e professionisti per coprire le spese di
assistenza sanitaria, occorre distinguere se l’
associazione svolge attività istituzionale o anche
attività di natura commerciale. Nel primo caso per
determinare l’ Irap occorre sommare le retribuzioni
per lavoro dipendente ed i compensi per prestazioni
occasionali di lavoro autonomo.
Le associazioni che
svolgono anche attività commerciale e che
stabiliscono il proprio reddito attraverso il regime
forfettario devono sommare al reddito applicato in
modo forfettario ( con il 3 per cento sui ricavi
quindi) i seguenti costi ( non deducibili ai fini
Irap):
·
Retribuzioni pagate al
personale dipendente e quote assimilate;
·
Compensi erogati per
prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
·
Interessi passivi.
Determinata la base
imponibile occorre applicare il 4,25 per cento sull’
intera base imponibile.
Regime
di tassazione imposte indirette –
L’Iva ( imposta sul valore aggiunto)
è quella imposta indiretta che va a colpire le
transazioni economiche sino ad incidere sul
consumatore finale. Nelle fasi intermedie delle
transazioni ( cioè dal produttore sino al
consumatore finale ), l’ impresa / associazione ha
la possibilità di detrarre l’ importo pagato sugli
acquisti da quello incassato sui ricavi ( rendendo
di fatto l’ imposta neutra nei confronti dell’
imprenditore. Pertanto l’ Iva sarà determinata in
tale modo:
Iva a debito o
credito = ( Iva sulle vendite) – (Iva sugli acquisti
)
Per quanto riguarda
le associazioni l’ Iva è dovuta solo sulle
operazioni di natura commerciale. Di conseguenza l’
Iva che è possibile detrarre è quella solo riferita
agli acquisti di beni nell’ esercizio dell’ attività
commerciale. A tal fine occorre quindi che
l’associazione abbia una tenuta della contabilità
separata rispetto a quella istituzionale , che sia
tenuta in modo regolare e che siano conservati tutti
i documenti giustificativi di spesa.
Sono previsti due
diversi regimi forfettari per determinare l’ Iva. Il
primo previsto dalla legge 398/1991 riguarda
associazioni che hanno conseguito proventi derivanti
da attività commerciali inferiori ai 250.000 euro
durante un anno d’ imposta. Con tale regime l’ Iva
viene applicata in maniera forfettario , applicando
le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:
·
50 per cento dell’ Iva
derivante da vendita di beni o servizi per attività
commerciali connessi all’ attività principale;
·
90 per cento dell’ Iva
a debito sulle fatture connesse a sponsorizzazioni;
·
66 per cento dell’ Iva
a debito per la cessioni di diritti di ripresa
televisiva o per trasmissioni radiofoniche.
Non occorre
presentare dichiarazione Iva annuale e l’ Iva a
debito può essere versata ogni tre mesi senza
maggiorazione dell’ 1 per cento ( maggiorazione
dovuta per interessi).
Un secondo regime
forfettario è quello di cui possono usufruire le
attività spettacolistiche, con volume d’
affari annuo inferiore a 25.822,84 euro. Con tale
regime l’ imposta sul valore aggiunto sarà calcolata
sul 50 per cento dei proventi derivanti dall’
esercizio dell’ attività commerciale, ma senza la
possibilità di potersi detrarre l’ Iva pagata sugli
acquisti.
Per quanto riguarda
l’ imposta di registro tutti gli atti ( costitutivi
o trasformativi ) inerenti le associazioni sportive
dilettantistiche scontano un’ imposta fissa pari ad
€ 168,00.
Compensi percepiti dalle associazioni sportive
dilettantistiche
– Viene trattato in maniera agevolata il compenso
percepito dalle associazioni sportive
dilettantistiche per prestazioni connesse all’
attività sportiva. Pertanto gli atleti dilettanti, i
direttori di gara, allenatori, commissari speciali,
istruttori accompagnatori, massaggiatori che
percepiscono un’ indennità o un premio in relazione
alla loro attività hanno diritto ad una particolare
esenzione per il compenso percepito.
Tali compensi non
sono infatti assoggettati a ritenuta Irpef sino all’
importo di € 7.500,00 ricevuti in un anno. Superato
tale importo verrà trattenuta una ritenuta del 23
per cento. Questa potrà essere a titolo di acconto (
e pertanto occorrerà dichiararla in dichiarazione
tra i redditi diversi ) oppure a titolo di imposta (
ed in questo caso non occorrerà inserire nulla in
dichiarazione).
Agevolazioni per chi sostiene le associazioni
sportive dilettantistiche –
La finanziaria 2007 ha concesso una
particolare agevolazione per incentivare la
diffusione di centri sportivi, palestre, club e
tutte quelle associazioni che permettono di svolgere
attività fisica e che promuovono lo sport. Viene
infatti concessa la possibilità di portare in
detrazione ( e quindi ricevere come rimborso il 19
per cento della somma spesa ) nella dichiarazione l’
importo sostenuto per l’ iscrizione e l’ abbonamento
di giovani di età compresa tra i 5 ed i 18 anni in
strutture che promuovono l’ attività sportiva
dilettantistica. L’ importo massimo che è possibile
inserire nella dichiarazione dei redditi è pari a
210,00 euro.
Viene inoltre
concessa la possibilità di inserire tra le spese
detraibili in dichiarazione, le erogazioni liberali
fatte a sostegno di associazioni sportive
dilettantistiche. La detrazione spetta nella misura
del 19 per cento dell’ importo donato , per un
massimo di 1.500 euro.
Dichiarazione fiscale degli enti sportivi
dilettantistici –
Le associazioni sportive dilettantistiche che in un
esercizio hanno esercitato attività commerciale
devono compilare un modello che consente di
dichiarare il dovuto sia ai fini delle imposte
dirette, che dell’ Iva che dei sostituti di imposta.
Tale modello, prelevabile gratuitamente dal sito
dell’ agenzia delle entrate, è il modello
Unico – Enti non commerciali ed equiparati
.
L’ associazione dovrà
anche presentare il modello 770 se nell’ arco di un’
anno di imposta eroga almeno uno tra questi
compensi:
·
indennità di trasferte
o rimborsi forfettari di spesa;
·
premi per aver
esercitato attività sportiva;
·
compensi per
collaborazioni amministrative;
·
compensi ad
amministratori o retribuzioni ai dipendenti.
In questi casi sorge
l’ obbligo ai destinatari una certificazione annuale
( CUD ) in cui compaiono gli importi erogati e le
ritenute operate. Inoltre l’ associazione sportiva
dovrà predisporre il mod. 770 ( tale modello è
sempre reperibile sul sito dell’ Agenzia delle
Entrate ) ed inviarlo in forma telematica.
http://www.investireoggi.it/fisco/report-regime-fiscale-per-le-associazioni-sportive-dilettantistiche/